Art. 1.

      1. Il trattamento minimo di pensione di cui sono titolari, ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale, è aumentato di un terzo.
      2. Il trattamento di pensione dei soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 che usufruiscono di un trattamento superiore al minimo, ma inferiore all'importo rideterminato ai sensi del comma 1 è anch'esso aumentato ai sensi del medesimo comma.